Commentario CPC 2011, art. 152 pag. 664). Né si ravvisa una violazione del diritto di essere sentita della reclamante con riferimento alla mancata traduzione degli atti prodotti in lingua tedesca dall'attrice. Per tacere del fatto che la traduzione non risulta essere stata richiesta al primo giudice, l'utilizzo della lingua italiana si impone unicamente per gli atti processuali e non anche per i documenti prodotti dalle parti (Trezzini, op. cit., art. 129 pag. 547 e 548). La censura, oltre che tardiva (art. 326 cpv. 1 CPC), è infondata. 3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett.