Egli, infatti, avrebbe dovuto esprimersi su una prassi che, foss'anche ammessa, non può fondare una pretesa non pattuita contrattualmente. Non si riscontra dunque una lesione del diritto di essere sentita della reclamante, tanto meno se si pensa che il diritto alla prova non ha carattere assoluto, il giudice potendo rinunciare ad assumere mezzi di prova che appaiono sin dall'inizio inadatti ad apportare la prova o non pertinenti. Quanto all'altra teste, non si giustifica di assumerla, il reclamo dovendo essere accolto per altri motivi (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 152 pag. 664).