La reclamante censura la mancata assunzione di due testi che avrebbero provato il fondamento delle prestazioni fatturate. Ora, come si vedrà in appresso, la conclusione del primo giudice secondo cui la convenuta non aveva provato di aver pattuito con l'attrice la remunerazione delle operazioni di “riconsegna dati termine mandato” conclusosi il 31 dicembre 2008 non appare manifestamente errata, sicché l'assunzione del teste proposto non avrebbe portato elementi di rilievo ai fini del giudizio. Egli, infatti, avrebbe dovuto esprimersi su una prassi che, foss'anche ammessa, non può fondare una pretesa non pattuita contrattualmente.