Con reclamo del 26 maggio 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto. Essa si duole inoltre della violazione del suo diritto di essere sentita, il primo giudice non avendo assunto i testi da lei offerti. Con decreto 27 maggio 2011 il presidente della Camera ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo contestuale al reclamo. Nelle sue osservazioni del 21 giugno 2011 la Comunione dei comproprietari del “CO 1” conclude per il rigetto del reclamo. Considerando in diritto: