D. Statuendo il 22 aprile 2011 il Giudice di pace, accertato che le due fatture non dovevano essere pagate dall'istante, quella emessa dalla convenuta in quanto non giustificata non avendo le parti pattuito un onorario in caso di disdetta, mentre quella emessa dalla __________ SA poiché riferita a prestazioni già incluse nel contratto di mandato, ha accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare alla controparte fr. 968.40 oltre interessi, spese e indennità, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. E. Con reclamo del 26 maggio 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento.