{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-32_2012-03-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111511&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "774e3e79974b1536ea67ab4e6622eb05"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.03.2012 16.2011.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato - mandato di amministrazione di uno stabile - fatturazione delle prestazioni - obbligo di rendiconto - legittimazione passiva - compiti dell'amministratore - spese comuni - lingua italiana solo per gli atti processuali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:48", "Checksum": "eb3192d5a4cdc604dc4091735429d3bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.03.2012 16.2011.32\nRegesto:\nContratto di mandato - mandato di amministrazione di uno stabile - fatturazione delle prestazioni - obbligo di rendiconto - legittimazione passiva - compiti dell'amministratore - spese comuni - lingua italiana solo per gli atti processuali\n\n\nb) Ora, che la calcolazione di nuove stime dell'immobile rientri tra gli atti di amministrazione comune che l'amministratore è tenuto a compiere è escluso (cfr. art. 712s cpv. 1 CC). Resta il fatto che il costo per la determinazione del valore di stima dell'immobile può senz'altro essere fatto rientrare tra le spese comuni ai sensi dell'art. 712h cpv. 2 n. 2 CC. Non si può quindi dire che il conferimento a un terzo dell'incarico di allestire il formulario per le nuove stime esulasse dai compiti comuni dell'amministratore, rispettivamente che questi abbia oltrepassato i suoi poteri di rappresentanza della comunione dei comproprietari al punto da non vincolarla. Certo, __________ è l'amministratore unico della RE 1 e della __________ SA. Tuttavia, per tacere del fatto che si tratta di due persone giuridiche diverse, lo stesso da un lato ha funto da amministratore della proprietà per piani e dall'altro come fiduciario. Ritenendo che le prestazioni svolte dalla __________ SA facessero parte “del dovere e del compito dell'amministrazione”, il giudice di pace ha erroneamente applicato il diritto. Su questo punto il reclamo deve essere accolto.\n6. Accogliendo parzialmente il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso che l'istanza è accolta limitatamente a fr. 645.60 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2009 (prima messa in mora agli atti, cfr. scritto 1° dicembre 2009 attrice).\n7. Le spese giudiziarie seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto l'esito del giudizio esse sono poste, per entrambe le sedi, in ragione di 1/3 a carico dell'attrice e 2/3 a carico della convenuta. L'istante, che non si è avvalsa del patrocinio di un legale, avrebbe diritto solo a un'indennità per inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la quale presuppone che la stesura del memoriale abbia cagionato particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno, ciò che non è il caso in concreto. L'analoga indennità fissata in prima sede va ridotta secondo il grado di soccombenza.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\npronuncia: I. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:\n1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza RE 1 è condannata a pagare alla Comunione dei comproprietari del “CO 1” fr. 645.60 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2009 e spese esecutive.\n2. L'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno è respinta in via definitiva limitatamente al menzionato importo.\n3. Le spese di questo giudizio di fr. 150.– (compresa la tassa di giustizia), da anticipare dalla parte attrice rimangono a suo carico per 1/3 mentre per la rimanenza sono poste a carico della convenuta la quale rifonderà alla controparte un'indennità ridotta di fr. 40.–.\nII. Le spese giudiziarie di fr. 150.–, già anticipate dalla reclamante, sono poste per 2/3 a carico di RE 1 e per 1/3 a carico della Comunione dei comproprietari del “CO 1. Non si assegnano indennità.\nIII. Notificazione a:\n|\n|\n–.,; –,.\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}