{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-32_2012-03-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111511&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "774e3e79974b1536ea67ab4e6622eb05"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.03.2012 16.2011.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato - mandato di amministrazione di uno stabile - fatturazione delle prestazioni - obbligo di rendiconto - legittimazione passiva - compiti dell'amministratore - spese comuni - lingua italiana solo per gli atti processuali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:48", "Checksum": "eb3192d5a4cdc604dc4091735429d3bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.03.2012 16.2011.32\nRegesto:\nContratto di mandato - mandato di amministrazione di uno stabile - fatturazione delle prestazioni - obbligo di rendiconto - legittimazione passiva - compiti dell'amministratore - spese comuni - lingua italiana solo per gli atti processuali\n\n\nNé si ravvisa una violazione del diritto di essere sentita della reclamante con riferimento alla mancata traduzione degli atti prodotti in lingua tedesca dall'attrice. Per tacere del fatto che la traduzione non risulta essere stata richiesta al primo giudice, l'utilizzo della lingua italiana si impone unicamente per gli atti processuali e non anche per i documenti prodotti dalle parti (Trezzini, op. cit., art. 129 pag. 547 e 548). La censura, oltre che tardiva (art. 326 cpv. 1 CPC), è infondata.\n3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).\n4. In concreto, per quanto attiene alle prestazioni della RE 1 di fr. 645.60, fatturate il 7 ottobre 2008, il primo giudice ha accertato che tra l'istante e la convenuta non vi era alcun accordo scritto in base al quale l'amministratrice avrebbe potuto chiedere un onorario in caso di disdetta del mandato o per la consegna dei dati alla nuova amministratrice. Egli ha poi considerato che la fattura di fr. 322.80 non doveva essere pagata alla RE 1 “visto che si tratta di una prestazione già inclusa nel contratto di mandato”. La reclamante ribadisce che la controparte non ha mai contestato le prestazioni poi fatturate né l'entità delle stesse. Essa rileva che la controparte non ha comprovato l'esistenza di un onorario ordinario sicché il primo giudice avrebbe dovuto concludere per la correttezza del suo operato e l'infondatezza dell'istanza.\nIn concreto, è pacifico che tra le parti sia sorto un contratto di mandato volto all'amministrazione di un condominio, ma nulla è dato di sapere sull'ammontare della mercede pattuita. Ora, che alla fine del contratto l'amministratore debba rendere conto alla comunione dei comproprietari del suo operato, restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato, e trasmetterle tutta la documentazione in suo possesso (contabilità, verbali assembleari, originali delle fatture, contratti, regolamenti e corrispondenza) è indubbio (cfr. art. 400 cpv. 1 CO). Questo concetto di rendiconto, da interpretare in modo ampio (Fellmann in: Berner Kommentar, n. 19 ad art. 400 CO), comprende tutte le informazioni utili al mandante e si estende a tutte le informazioni che il mandatario deve a quest'ultimo sulle attività svolte per l'esecuzione del mandato (Werro in: Commentaire romand, 2006, n. 4 ad art. 400 CO), informazioni e documenti che egli è tenuto a restituire alla conclusione del medesimo (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 5167 e 5168).\nOra, che il passaggio di consegne a un altro amministratore non rientri, salvo accordo contrario, tra gli obblighi dell'amministratore è possibile. È altresì possibile che, di regola, la reclamante esponga una mercede di fr. 600.– per tali prestazioni (cfr. doc. 1). Resta il fatto che, in concreto, vista la mancanza di elementi in merito all'accordo stipulato tra le parti sull'estensione del mandato dell'amministratore e sull'entità della sua mercede, la conclusione del primo giudice di ritenere, in sintesi, tale prestazione compresa nell'onorario di base dell'amministratore non può definirsi manifestamente errata. Assumere prove in merito a determinate prassi non concordate con la cliente non soccorre pertanto alla reclamante. Su questo punto il reclamo, infondato, deve essere respinto.\n5. Per la richiesta di rimborso di fr. 322.80, fatturati dalla __________ SA per l'allestimento dei “formulari nuove stime immobiliari”, la reclamante solleva una volta di più la sua carenza di legittimazione passiva, l'importo essendo stato versato all'intestataria della fattura.\na) La legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata persona. Il giudice verifica tale presupposto d'ufficio in ogni stadio di causa (Trezzini, op. cit., art. 66 pag. 229 seg.) e la sua mancanza comporta la reiezione della domanda senza riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la pretesa. In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la controparte procede. In concreto, è indubbio che la fattura 21 novembre 2008 è stata emessa dalla __________ SA (doc. 3). Nella misura in cui l'istante chiede all'amministratrice di reintegrare il proprio conto di fr. 322.80, l'amministratrice avendo oltrepassato le sue competenze, la legittimazione passiva di quest'ultima deve essere ammessa."}