{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-32_2012-03-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111511&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "774e3e79974b1536ea67ab4e6622eb05"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.03.2012 16.2011.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato - mandato di amministrazione di uno stabile - fatturazione delle prestazioni - obbligo di rendiconto - legittimazione passiva - compiti dell'amministratore - spese comuni - lingua italiana solo per gli atti processuali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:48", "Checksum": "eb3192d5a4cdc604dc4091735429d3bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.03.2012 16.2011.32\nRegesto:\nContratto di mandato - mandato di amministrazione di uno stabile - fatturazione delle prestazioni - obbligo di rendiconto - legittimazione passiva - compiti dell'amministratore - spese comuni - lingua italiana solo per gli atti processuali\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 26 maggio 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 22 aprile 2011 dal Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa n. 27/10 (contratto di mandato) promossa con istanza 14 maggio 2010 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n|||\n|\n|\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|||\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Sulla particella n. __________ RFD __________ sorge una proprietà per piani (“CO 1”), amministrata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 dalla società RE 1. Il 7 ottobre 2008 quest'ultima, di cui __________ è amministratore unico, ha emesso una fattura di fr. 645.60 per le proprie prestazioni in relazione alla “riconsegna dati termine mandato”, mentre il 21 novembre 2008 la __________ SA, di cui lo stesso __________ è pure amministratore unico, ha emesso una fattura di fr. 322.80 per l'allestimento dei “formulari nuove stime immobiliari”. Entrambe le fatture sono state saldate mediante addebito diretto sul conto della Comunione dei comproprietari del “CO 1”.\nB. Il 1° dicembre 2009 la Comunione dei comproprietari del “CO 1”, rappresentata dalla nuova amministratrice RA 1, ha chiesto alla RE 1 la restituzione di quanto prelevato dal suo conto, contestando da un lato la fattura della medesima poiché ingiustificata, le prestazioni di chiusura del mandato essendo già contemplate nelle sue mansioni e nel suo onorario, mentre d'altro lato la fattura della __________ SA era di spettanza dell'allora amministratrice del condominio. Visto il mancato pagamento, essa ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno al quale l'escussa ha interposto opposizione\nC. Con istanza 14 maggio 2010 la Comunione dei comproprietari del “CO 1” si è rivolta al Giudice di Pace del Circolo di Locarno per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 1158.40 (fr. 968.40 per le due menzionate fatture oltre a un'indennità di fr. 140.– reclamata sulla base dell'art. 41 CO e fr. 50.– di spese esecutive) oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2009 così come il rigetto dell'opposizione da questa interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 7 giugno 2010, indetta per la discussione, la convenuta, dopo avere sollevato la carenza di legittimazione passiva per quel che riguardava la fattura della __________ SA, ha proposto di respingere l'istanza e ha offerto l'audizione di due testi.\nD. Statuendo il 22 aprile 2011 il Giudice di pace, accertato che le due fatture non dovevano essere pagate dall'istante, quella emessa dalla convenuta in quanto non giustificata non avendo le parti pattuito un onorario in caso di disdetta, mentre quella emessa dalla __________ SA poiché riferita a prestazioni già incluse nel contratto di mandato, ha accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare alla controparte fr. 968.40 oltre interessi, spese e indennità, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.\nE. Con reclamo del 26 maggio 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto. Essa si duole inoltre della violazione del suo diritto di essere sentita, il primo giudice non avendo assunto i testi da lei offerti. Con decreto 27 maggio 2011 il presidente della Camera ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo contestuale al reclamo. Nelle sue osservazioni del 21 giugno 2011 la Comunione dei comproprietari del “CO 1” conclude per il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 22 aprile 2011, sicché il reclamo soggiace alla legge nuova.\n2. La reclamante censura la mancata assunzione di due testi che avrebbero provato il fondamento delle prestazioni fatturate. Ora, come si vedrà in appresso, la conclusione del primo giudice secondo cui la convenuta non aveva provato di aver pattuito con l'attrice la remunerazione delle operazioni di “riconsegna dati termine mandato” conclusosi il 31 dicembre 2008 non appare manifestamente errata, sicché l'assunzione del teste proposto non avrebbe portato elementi di rilievo ai fini del giudizio. Egli, infatti, avrebbe dovuto esprimersi su una prassi che, foss'anche ammessa, non può fondare una pretesa non pattuita contrattualmente. Non si riscontra dunque una lesione del diritto di essere sentita della reclamante, tanto meno se si pensa che il diritto alla prova non ha carattere assoluto, il giudice potendo rinunciare ad assumere mezzi di prova che appaiono sin dall'inizio inadatti ad apportare la prova o non pertinenti. Quanto all'altra teste, non si giustifica di assumerla, il reclamo dovendo essere accolto per altri motivi (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 152 pag. 664)."}