Né ciò si intravede dal riconoscimento da parte delle compagnie d'assicurazioni, queste non risultando essere rappresentanti delle convenute. Nelle circostanze descritte la conclusione del Pretore secondo cui nessuna mancanza di diligenza poteva essere imputabile alle convenute, non appare il frutto di un’errata applicazione del diritto. Ciò posto il reclamo deve essere respinto. 5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alle controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr.