Ne ha dedotto, il primo giudice, che “un’analisi dell'eventuale danno causato all'autoveicolo appare invero superflua”. La reclamante non condivide questa conclusione e ritiene invece che con il loro agire i dipendenti delle convenute hanno ulteriormente danneggiato il veicolo. a) Ora, che in seguito alle operazioni di recupero il veicolo in questione sia risultato ulteriormente danneggiato è indubbio tant'è che è il perito giudiziario ing. __________ ha accertato la presenza di danni sul veicolo da ascrivere verosimilmente alle operazioni di recupero per un importo di fr. 10 800.– (cfr. perizia del 16 aprile 2008, pag. pag. 12 n. 3.2.2; pag. 13 e 14 n. 3.3; pag. 16 n. 4.1.4;