La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente accertato i fatti e di aver applicato in modo errato il diritto ritenendo corrette le modalità di recupero del veicolo del suo assicurato poste in atto dalle convenute. Nelle loro rispettive osservazioni del 17 e 27 giugno 2011 CO 2 e CO 1 hanno concluso per il rigetto del reclamo. Considerando in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv.