{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-31_2012-08-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112821&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3412f2bcc031dfbcf942e8edf4de57d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 13.08.2012 16.2011.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risarcimento danni - operazioni di recupero veicolo a seguito di incidente - modalità di recupero - danneggiamento durante il medesimo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:41", "Checksum": "404b879d2f5011bf73c8659472b8a05d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 13.08.2012 16.2011.31\nRegesto:\nRisarcimento danni - operazioni di recupero veicolo a seguito di incidente - modalità di recupero - danneggiamento durante il medesimo\n\n\n4. Il Pretore, esprimendosi sulla responsabilità del datore di lavoro, ha accertato come le convenute “abbiano utilizzato tutta la diligenza necessaria e abbiano agito seguendo le regole dell'arte…e hanno poi agito correttamente anche nella scelta dei dipendenti istruiti per effettuare l'intervento”. Ne ha dedotto, il primo giudice, che “un’analisi dell'eventuale danno causato all'autoveicolo appare invero superflua”. La reclamante non condivide questa conclusione e ritiene invece che con il loro agire i dipendenti delle convenute hanno ulteriormente danneggiato il veicolo.\na) Ora, che in seguito alle operazioni di recupero il veicolo in questione sia risultato ulteriormente danneggiato è indubbio tant'è che è il perito giudiziario ing. __________ ha accertato la presenza di danni sul veicolo da ascrivere verosimilmente alle operazioni di recupero per un importo di fr.\n10 800.– (cfr. perizia del 16 aprile 2008, pag. pag. 12 n. 3.2.2; pag. 13 e 14 n. 3.3; pag. 16 n. 4.1.4; pag. 19 n. 4.2.2). Resta il fatto che per lo stesso perito “i danni verosimilmente imputabili al recupero in esame difficilmente avrebbero potuto essere evitati secondo il modo di agire considerato” (cfr. perizia pag. 20 n. 4.2.4). E ciò è stato confermato anche da __________, designato dal Pretore per pronunciarsi sulle modalità di recupero del veicolo da parte delle convenute (cfr. ordinanza 14 novembre 2008), il quale ha precisato che” i dipendenti delle convenute, giunti sul posto per valutare la situazione e pianificare la modalità di intervento di recupero, dopo l'analisi di tutte le circostanze del caso (luogo molto particolare a causa della larghezza della strada, posizione dell'auto, presenza di scalini, etc.) hanno optato per la soluzione corretta” sicché i danni derivanti dall'operazione di recupero dell'auto… sono sicuramente danni inevitabili (cfr. relazione del 19 febbraio 2009).\nCerto la reclamante sostiene che tale referto è nullo poiché redatto dalla __________ e non dalla persona fisica incaricata dal Pretore. Sennonché, quest'ultimo ha spiegato come la perizia, ancorché allestita sulla carta intestata della società anonima, fosse comunque valida essendo stata sottoscritta personalmente da __________ (cfr. ordinanza del 24 marzo 2009). Perché tale conclusione sarebbe arbitraria la reclamante non spiega. Non vi sono ragioni per sanzionare di nullità il referto, tanto meno se si pensa che all'epoca __________ era amministratore unico della società. La questione non merita ulteriore disamina.\nb) Relativamente alle responsabilità delle convenute, è indubbio che le stesse nello sgomberare la strada pubblica dovevano usare la necessaria diligenza per evitare di causare pregiudizi alle cose altrui. Sennonché, ammessa senza incorrere in un manifesto errato accertamento dei fatti l'urgenza dell'intervento, e quindi scartata la possibilità di far capo a un elicottero, così come l'inevitabilità dell'insorgenza di danni con il metodo di recupero adottato dalle convenute, nemmeno la reclamante sostiene che nell'operazione, così come effettuata, le ditte intervenute non abbiano avuto la diligenza richiesta dalle circostanze. Al riguardo, il fatto che “già la comune esperienza di profani ci insegna che una vettura può essere sollevata con il crick solo nei punti segnati perché strutturalmente adeguati” o che “da ditte specializzate nel recupero di automobili accidentate, ci si sarebbe potuto aspettare tutt'altro intervento”, non sono sufficienti per sostanziare delle censure d'arbitrio.\nc) Certo, secondo __________, dipendente dell'attrice, durante un incontro con __________ (vicepresidente della CO 2) questi avrebbe ammesso che “i suoi dipendenti avevano aggravato qualche danno della vettura durante il recupero” (cfr. deposizione del 18 giugno 2007, verbali pag. 2). Per tacere del fatto che durante lo stesso incontro __________ aveva soggiunto che “era inevitabile che con questo tipo di operazione di salvataggio la vettura subisse dei danni” (deposizione __________, loc. cit.), __________, anch'egli dipendente dell'attrice e presente a quell'incontro, ha affermato invero che in quell'occasione __________ aveva bensì detto che avrebbe segnalato il caso alla propria RC ma non aveva “riconosciuto di avere concretamente causato dei danni ma ipotizzò comunque che avrebbe potuto essere possibile creare dei danni durante la fase di recupero” (cfr. deposizione del 12 settembre 2007, verbali pag. 2). Non si può quindi concludere in una chiara ammissione di responsabilità da parte di una delle convenute. Né ciò si intravede dal riconoscimento da parte delle compagnie d'assicurazioni, queste non risultando essere rappresentanti delle convenute. Nelle circostanze descritte la conclusione del Pretore secondo cui nessuna mancanza di diligenza poteva essere imputabile alle convenute, non appare il frutto di un’errata applicazione del diritto. Ciò posto il reclamo deve essere respinto.\n5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alle controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di fr. 400.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà a ciascuna controparte fr. 600.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– ; – ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}