{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-31_2012-08-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112821&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3412f2bcc031dfbcf942e8edf4de57d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 13.08.2012 16.2011.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risarcimento danni - operazioni di recupero veicolo a seguito di incidente - modalità di recupero - danneggiamento durante il medesimo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:41", "Checksum": "404b879d2f5011bf73c8659472b8a05d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 13.08.2012 16.2011.31\nRegesto:\nRisarcimento danni - operazioni di recupero veicolo a seguito di incidente - modalità di recupero - danneggiamento durante il medesimo\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 13 agosto 2012/mc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\n§sedente per statuire sul reclamo 20 maggio 2011 presentato dalla\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 19 aprile 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa OA.2005.839 (risarcimento danni) promossa con petizione 22 novembre 2005 nei confronti di |\n|\n|\n|\nCO 1 CO 2\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 26 novembre 2004, alle 06.20 circa, è avvenuto in territorio di __________ un incidente della circolazione di cui è stato protagonista il solo __________ alla guida di un veicolo __________. Secondo il rapporto della Polizia cantonale il conducente, dopo avere circolato su __________, si era immesso sulla salita dei __________ salendo una ventina di scalini, per poi giungere alla salita __________ dove rimaneva incastrato tra due immobili. In seguito a una manovra di retromarcia l’autovettura era uscita dai margini della carreggiata rimanendo in bilico con le ruote anteriore e posteriore destre fuori del campo stradale dove è stata abbandonata dal proprietario. Per il recupero del veicolo la Polizia cantonale, intervenuta sul luogo dell'incidente, ha interpellato la CO 1 la quale si è rivolta alla ditta CO 2.\nPer le loro prestazioni la CO 1 e la CO 2 hanno emesso una fattura di fr. 1436.45, rispettivamente di fr. 1506.40, il cui pagamento è stato anticipato dalla carrozzeria __________ di __________, incaricata da __________ delle riparazioni, la quale ne ha poi chiesto la rifusione alla RE 1, ora RE 1, presso la quale il conducente era assicurato per la responsabilità civile e la copertura casco. La compagnia d'assicurazione ha rifiutato di onorare le prestazioni delle due ditte intervenute per il recupero della vettura, rimproverando loro di avere adottato modalità inadeguate e utilizzato mezzi inappropriati alla situazione per l'operazione, che hanno cagionato al veicolo maggiori danni per un importo di fr. 16 113.40. Considerato che se si fosse fatto intervenire un elicottero Super Puma della ditta __________ il costo per il recupero senza danneggiamento del veicolo sarebbe stato di fr. 8236.30, la compagnia di assicurazioni ha chiesto alla CO 1 e alla CO 2 il pagamento della differenza di fr. 7877.10. Le due ditte non hanno dato seguito alla richiesta.\nB. Il 22 novembre 2005 RE 1 (agente quale cessionaria di __________ e in applicazione dell'art. 72 LCA) ha convenuto CO 1 e CO 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 7877.10, oltre a fr. 400.– per le spese di allestimento di una perizia sull'ammontare dei danni, più interessi. Nelle loro rispettive risposte del 20 e 25 gennaio 2006 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione, CO 2 chiedendo inoltre che venisse accertato il carattere temerario dell'azione con condanna dell'attrice al pagamento di fr. 4210.– oltre accessori.\nC. Statuendo il 19 aprile 2011 il Pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali non era emerso nulla a comprova di un agire scorretto delle convenute nelle operazioni di recupero del veicolo assicurato presso l'attrice, ha respinto la petizione.\nD. Con reclamo 20 maggio 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente accertato i fatti e di aver applicato in modo errato il diritto ritenendo corrette le modalità di recupero del veicolo del suo assicurato poste in atto dalle convenute. Nelle loro rispettive osservazioni del 17 e 27 giugno 2011 CO 2 e CO 1 hanno concluso per il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata il 19 aprile 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione\ninappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile."}