In altre parole, per calcolare le indennità per giorni festivi di spettanza della dipendente, il primo giudice si è basato su un calcolo teorico dei mesi durante i quali l'istante avrebbe dovuto lavorare, dedotte le vacanze alle quali aveva diritto e non quelle effettivamente consumate. In difetto di diversi parametri di calcolo forniti dal CCL o dalla legge, quello utilizzato dal primo giudice non appare insostenibile. Non si può quindi concludere in un'errata applicazione del diritto da parte del Pretore. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato né un'errata applicazione del diritto e neppure un accertamento manifestamente errato dei fatti, deve essere respinto.