Ora, è vero che questo calcolo non tien conto dei giorni di vacanza effettivamente goduti dall'istante, tuttavia in concreto la pretesa dell'istante non era riferita al pagamento di un eventuale residuo di vacanze, bensì al pagamento delle indennità per lavoro festivo maturate anche nei periodi durante i quali la stessa era legittimata ad essere assente per vacanze. In altre parole, per calcolare le indennità per giorni festivi di spettanza della dipendente, il primo giudice si è basato su un calcolo teorico dei mesi durante i quali l'istante avrebbe dovuto lavorare, dedotte le vacanze alle quali aveva diritto e non quelle effettivamente consumate.