Per il calcolo dell'indennità supplementare media mensile e giornaliera versata alla lavoratrice per lavoro festivo, il primo giudice si è basato sui mesi durante i quali la lavoratrice avrebbe dovuto lavorare da maggio 2005 a novembre 2009, deducendo le vacanze alle quali questa avrebbe avuto diritto sulla base del CCL. Ora, è vero che questo calcolo non tien conto dei giorni di vacanza effettivamente goduti dall'istante, tuttavia in concreto la pretesa dell'istante non era riferita al pagamento di un eventuale residuo di vacanze, bensì al pagamento delle indennità per lavoro festivo maturate anche nei periodi durante i quali la stessa era legittimata ad essere assente per vacanze.