2623.05 lordi. La reclamante non condivide questa conclusione e rimprovera al Pretore di aver erroneamente applicato il diritto materiale riconoscendo alla lavoratrice delle indennità non dovute quale parte integrante del salario, la giurisprudenza richiamata dal primo giudice non essendo applicabile al caso concreto trattandosi di fattispecie diversa da quella in esame, l'istante non avendo svolto lavoro festivo in modo durevole e regolare. 4. L'art. 329d cpv. 1 CO richiamato dal Pretore, prevede che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura.