Per contro, egli ha accertato dai medesimi tabulati che l'istante aveva regolarmente e durevolmente svolto attività lavorativa festiva, donde il riconoscimento di un'indennità a tale titolo quale parte integrante del salario, dovutole anche durante le sue assenze per vacanze e malattia. Il primo giudice, per calcolare l'indennità, si è basato sul salario di base oltre al supplemento mensile medio relativo al lavoro festivo percepito dall'istante, con un saldo a suo favore di fr. 2623.05 lordi.