Con reclamo 21 aprile 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver applicato in modo errato il diritto ritenendo dovute le indennità rivendicate dalla lavoratrice per lavoro festivo quale parte integrante del salario, e di aver accertato in modo errato i fatti non considerando tutti i giorni di vacanza effettivamente goduti dall'istante. Con decreto 26 aprile 2011 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contestuale al reclamo. Nelle sue osservazioni dell'11 maggio 2011 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo. Considerando in diritto: