Con sentenza 20 ottobre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza per carenza di competenza giurisdizionale. Adita da CO 1, questa Camera ha annullato, il 14 dicembre 2010, la decisione impugnata rinviando gli atti al Pretore perché statuisse nel merito della lite (inc. 16.2010.__________). D. Statuendo l'8 aprile 2011 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza condannando la convenuta al pagamento di fr. 2623.05 lordi oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 2009. E. Con reclamo 21 aprile 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento.