{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-29_2012-04-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111529&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ad2a734d82249d38e847ed8f0103baaa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.04.2012 16.2011.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - infermiera - remunerazione lavoro notturno e festivo - parte integrante del salario - calcolo del salario durante le vacanze e la malattia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:40:03", "Checksum": "e93d30539f15430f01bd680b129108a2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.04.2012 16.2011.29\nRegesto:\nContratto di lavoro - infermiera - remunerazione lavoro notturno e festivo - parte integrante del salario - calcolo del salario durante le vacanze e la malattia\n\n\nLa reclamante non condivide questa conclusione e rimprovera al Pretore di aver erroneamente applicato il diritto materiale riconoscendo alla lavoratrice delle indennità non dovute quale parte integrante del salario, la giurisprudenza richiamata dal primo giudice non essendo applicabile al caso concreto trattandosi di fattispecie diversa da quella in esame, l'istante non avendo svolto lavoro festivo in modo durevole e regolare.\n4. L'art. 329d cpv. 1 CO richiamato dal Pretore, prevede che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura. Scopo della norma è quello di garantire al lavoratore un ugual trattamento salariale quando presta lavoro e quando è assente per vacanze (DTF 132 III 172, 129 III 493; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n.1 ad art. 329d CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 3 ad art. 329d CO). In questo senso, il salario dovuto durante le vacanze, e del quale il CCL in oggetto non fornisce nessuna indicazione, è calcolato sulla base del salario completo che comprende, oltre al salario di base, anche le indennità versate al lavoratore che hanno carattere regolare e durevole, quali le indennità per lavoro notturno e festivo (Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, pag. 352; Favre/Munoz/Tobler, loc. cit.).\n5. La reclamante censura l'accertamento del Pretore secondo cui l'attività svolta dall'istante nei giorni festivi, ovvero oltre il normale orario lavorativo, era durevole e regolare, rispettivamente il carattere durevole e regolare delle indennità supplementari versatele a questo titolo. Dai tabulati di presenza della dipendente relativi al periodo maggio 2005/novembre 2009 (cfr. doc. 8a–8e), così come dai conteggi salariali (doc. D I–D V), si evince che nel 2005 l'istante ha effettuato lavoro festivo tutti i mesi tranne aprile e maggio, ritenuta l'assenza per malattia di marzo e aprile, nel 2006 e 2007 essa ha svolto lavoro festivo tutti i mesi, nel 2008 l'ha svolto tutti i mesi tranne da ottobre a dicembre, ritenuta l'assenza per malattia da settembre a novembre, mentre nel 2009 essa l'ha effettuato tutti i mesi tranne novembre.\nCiò posto, l'accertamento dei fatti operato del Pretore non può ritenersi manifestamente errato, negli ultimi quattro anni di attività la lavoratrice avendo svolto ore di lavoro festivo in maniera durevole e regolare. Per il che, nella misura in cui il primo giudice ha accertato che i supplementi versati alla dipendente per lavoro festivo avevano carattere regolare e durevole, questi supplementi devono pure essere considerati nel calcolo del salario dovuto durante le assenze per malattia e vacanze della lavoratrice (DTF 132 III 172).\n6. Per quanto attiene al calcolo delle spettanze salariali della lavoratrice durante le vacanze e le assenze per malattia, il primo giudice si è attenuto al salario medio da questa percepito nel periodo controverso (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 329d CO), considerando, oltre al salario di base, anche le indennità supplementari versate per compensare il lavoro svolto durante i giorni festivi (DTF 132 III 172; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2010, n. 23 ad art 324a CO e n. 2 e 3 ad art. 329d CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 9 ad art. 324a/b CO). La reclamante ritiene errato il calcolo delle vacanze effettuato dal Pretore, nel senso che questi non avrebbe considerato i giorni di vacanza effettivamente goduti dalla lavoratrice.\nPer il calcolo dell'indennità supplementare media mensile e giornaliera versata alla lavoratrice per lavoro festivo, il primo giudice si è basato sui mesi durante i quali la lavoratrice avrebbe dovuto lavorare da maggio 2005 a novembre 2009, deducendo le vacanze alle quali questa avrebbe avuto diritto sulla base del CCL. Ora, è vero che questo calcolo non tien conto dei giorni di vacanza effettivamente goduti dall'istante, tuttavia in concreto la pretesa dell'istante non era riferita al pagamento di un eventuale residuo di vacanze, bensì al pagamento delle indennità per lavoro festivo maturate anche nei periodi durante i quali la stessa era legittimata ad essere assente per vacanze. In altre parole, per calcolare le indennità per giorni festivi di spettanza della dipendente, il primo giudice si è basato su un calcolo teorico dei mesi durante i quali l'istante avrebbe dovuto lavorare, dedotte le vacanze alle quali aveva diritto e non quelle effettivamente consumate. In difetto di diversi parametri di calcolo forniti dal CCL o dalla legge, quello utilizzato dal primo giudice non appare insostenibile. Non si può quindi concludere in un'errata applicazione del diritto da parte del Pretore. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato né un'errata applicazione del diritto e neppure un accertamento manifestamente errato dei fatti, deve essere respinto.\n7. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC) salvo in caso di malafede o temerarietà processuali estranee alla fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}