{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-29_2012-04-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111529&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ad2a734d82249d38e847ed8f0103baaa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.04.2012 16.2011.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - infermiera - remunerazione lavoro notturno e festivo - parte integrante del salario - calcolo del salario durante le vacanze e la malattia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:40:03", "Checksum": "e93d30539f15430f01bd680b129108a2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.04.2012 16.2011.29\nRegesto:\nContratto di lavoro - infermiera - remunerazione lavoro notturno e festivo - parte integrante del salario - calcolo del salario durante le vacanze e la malattia\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 21 aprile 2011 presentato dalla\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa l'8 aprile 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa n. DI.2010.102 (contratto di lavoro) promossa con istanza 25 maggio 2010 da |\n|\n|\n|\nCO 1CO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. CO 1 ha lavorato come infermiera alle dipendenze della RE 1 dal 10 dicembre 1990 al 30 novembre 2009, data per la quale le è stata notificata regolare disdetta del rapporto di lavoro. Durante tutta la durata del rapporto contrattuale la lavoratrice ha svolto lavoro notturno e festivo, percependo a tale titolo, tra il mese di maggio 2005 e il mese di novembre 2009, indennità per complessivi fr. 8053.60.\nB. Con istanza 25 maggio 2010 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 4271.– oltre interessi, corrispondenti alla differenza tra quanto percepito a titolo di lavoro notturno e festivo tra maggio del 2005 e novembre 2009 (fr. 8053.60) e quanto avrebbe effettivamente avuto diritto (fr. 12 324.70). All'udienza dell'8 giugno 2010, indetta per la discussione, la convenuta, eccepita preliminarmente l'irricevibilità dell'istanza per incompetenza del giudice adito, ha proposto di respingere l'istanza contestando che le indennità versate alla dipendente per lavoro festivo e notturno, che la lavoratrice si era peraltro rifiutata di svolgere dal mese di aprile 2005, fossero parte integrante del salario, trattandosi piuttosto di indennità straordinarie ed eccezionali.\nC. Con sentenza 20 ottobre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza per carenza di competenza giurisdizionale. Adita da CO 1, questa Camera ha annullato, il 14 dicembre 2010, la decisione impugnata rinviando gli atti al Pretore perché statuisse nel merito della lite (inc. 16.2010.__________).\nD. Statuendo l'8 aprile 2011 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza condannando la convenuta al pagamento di fr. 2623.05 lordi oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 2009.\nE. Con reclamo 21 aprile 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver applicato in modo errato il diritto ritenendo dovute le indennità rivendicate dalla lavoratrice per lavoro festivo quale parte integrante del salario, e di aver accertato in modo errato i fatti non considerando tutti i giorni di vacanza effettivamente goduti dall'istante. Con decreto 26 aprile 2011 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contestuale al reclamo. Nelle sue osservazioni dell'11 maggio 2011 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata l'8 aprile 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) il reclamo a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG), tempestivo, è ricevibile.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).\n3. Il Pretore, premesso che nel salario sono comprese, oltre allo stipendio di base, anche le indennità supplementari versate per lavoro notturno e festivo svolto regolarmente e durevolmente, ha escluso sulla base dei tabulati di presenza degli ultimi quattro anni che la lavoratrice potesse rivendicare delle indennità supplementari per lavoro notturno, dalla stessa praticamente mai svolto. Per contro, egli ha accertato dai medesimi tabulati che l'istante aveva regolarmente e durevolmente svolto attività lavorativa festiva, donde il riconoscimento di un'indennità a tale titolo quale parte integrante del salario, dovutole anche durante le sue assenze per vacanze e malattia. Il primo giudice, per calcolare l'indennità, si è basato sul salario di base oltre al supplemento mensile medio relativo al lavoro festivo percepito dall'istante, con un saldo a suo favore di fr. 2623.05 lordi."}