Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 3 ad art. 329d CO). In questo senso, il salario dovuto durante le vacanze, e del quale il Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino non fornisce nessuna indicazione, è calcolato sulla base del salario completo che comprende, oltre al salario di base, anche le indennità versate al lavoratore che hanno carattere regolare e durevole, quali le indennità per lavoro notturno e festivo (Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, pag. 352; Favre/Munoz/Tobler, loc. cit.). In concreto, è vero che l'art. 13 cpv.