1 CO richiamato dal Pretore, prevede che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura. Scopo della norma è quello di garantire al lavoratore un ugual trattamento salariale quando presta lavoro e quando è assente per vacanze (DTF 132 III 172, 129 III 493; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n.1 ad art. 329d CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 3 ad art. 329d CO).