3 CCL), ciò che non era il caso per l'istante. Secondo la reclamante, poi, il primo giudice si è erroneamente richiamato alla giurisprudenza che prevede il pagamento delle indennità in questione, trattandosi di fattispecie diversa da quella in esame, l'istante non avendo svolto lavoro notturno e festivo in modo durevole e regolare. 4. L'art. 329d cpv. 1 CO richiamato dal Pretore, prevede che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura.