3213.65 lordi. La reclamante non condivide questa conclusione e rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale riconoscendo alla lavoratrice delle indennità non dovute quale parte integrante del salario, il Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino, al quale era assoggettato il loro contratto, escludendo espressamente quale parte integrante del salario l'indennità per lavoro notturno, salvo per i lavoratori assunti per lavorare esclusivamente di notte (art. 13 cpv. 3 CCL), ciò che non era il caso per l'istante.