Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2). 3. Il Pretore, premesso che nel salario sono comprese, oltre allo stipendio di base, anche le indennità supplementari versate per lavoro notturno e festivo svolto regolarmente e durevolmente, ha accertato sulla base dei tabulati di presenza degli ultimi cinque anni che la lavoratrice aveva svolto una regolare e durevole attività lavorativa notturna e festiva. Donde il riconoscimento di un'indennità a tale titolo quale parte integrante del salario, dovutole anche durante le sue assenze per vacanze e malattia.