Con reclamo 21 aprile 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver applicato in modo errato il diritto ritenendo dovute le indennità rivendicate dalla lavoratrice per lavoro notturno e festivo ancorché non effettivamente prestato come invece previsto dal Contratto collettivo al quale era assoggettato il rapporto di lavoro che vincolava le parti. Con decreto 26 aprile 2011 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contestuale al reclamo. Nelle sue osservazioni 11 maggio 2011 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo. Considerando in diritto: