{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-28_2012-04-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111534&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bbb6129e8e0104c274b8fe0a0efeb07b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.04.2012 16.2011.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - infermiera - remunerazione lavoro notturno e festivo - parte integrante del salario - calcolo del salario durante le vacanze e la malattia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:40:03", "Checksum": "fda7f302eef39ba1589211dc1a4d1e72", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.04.2012 16.2011.28\nRegesto:\nContratto di lavoro - infermiera - remunerazione lavoro notturno e festivo - parte integrante del salario - calcolo del salario durante le vacanze e la malattia\n\n\nLa reclamante non condivide questa conclusione e rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale riconoscendo alla lavoratrice delle indennità non dovute quale parte integrante del salario, il Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino, al quale era assoggettato il loro contratto, escludendo espressamente quale parte integrante del salario l'indennità per lavoro notturno, salvo per i lavoratori assunti per lavorare esclusivamente di notte (art. 13 cpv. 3 CCL), ciò che non era il caso per l'istante. Secondo la reclamante, poi, il primo giudice si è erroneamente richiamato alla giurisprudenza che prevede il pagamento delle indennità in questione, trattandosi di fattispecie diversa da quella in esame, l'istante non avendo svolto lavoro notturno e festivo in modo durevole e regolare.\n4. L'art. 329d cpv. 1 CO richiamato dal Pretore, prevede che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura. Scopo della norma è quello di garantire al lavoratore un ugual trattamento salariale quando presta lavoro e quando è assente per vacanze (DTF 132 III 172, 129 III 493; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n.1 ad art. 329d CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 3 ad art. 329d CO). In questo senso, il salario dovuto durante le vacanze, e del quale il Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino non fornisce nessuna indicazione, è calcolato sulla base del salario completo che comprende, oltre al salario di base, anche le indennità versate al lavoratore che hanno carattere regolare e durevole, quali le indennità per lavoro notturno e festivo (Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, pag. 352; Favre/Munoz/Tobler, loc. cit.). In concreto, è vero che l'art. 13 cpv. 3 del CCL riconosce il pagamento delle indennità notturne solo ai lavoratori espressamente assunti per il lavoro notturno, tuttavia tale norma non può essere opposta alla lavoratrice poiché l'art. 362 CO vieta di derogare a sfavore del lavoratore ai diritti previsti dall'art. 329d cpv. 1 CO (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 7 ad art. 362 CO; Wyler, op. cit., pag. 352 in fine e 353; DTF 129 III 493). La conclusione del Pretore, su questo punto, non può essere censurata.\n5. La reclamante censura l'accertamento del Pretore secondo cui l'attività svolta dall'istante nei giorni festivi e durante la notte, ovvero oltre il normale orario lavorativo, era durevole e regolare, rispettivamente il carattere durevole e regolare delle indennità supplementari versatele a questo titolo. Dai tabulati di presenza della dipendente relativi al periodo maggio 2005/30 aprile 2010 (cfr. doc. I° richiamato), così come dai conteggi salariali (doc. G I–G VI e 2) si evince infatti che l'istante nel 2005 ha effettuato lavoro notturno tutti i mesi e quello festivo tutti i mesi tranne marzo e aprile, nel 2006 ha svolto lavoro festivo tutti i mesi tranne da giugno a novembre, ritenuta l'assenza per malattia e maternità da maggio a ottobre, nel 2007 essa ha effettuato lavoro notturno nei mesi da settembre a dicembre e quello festivo tutti i mesi, nel 2008 ha svolto lavoro notturno e festivo tutti i mesi, nel 2009 ha effettuato lavoro notturno e festivo tutti i mesi tranne novembre e dicembre durante i quali essa è stata assente per malattia, mentre nel 2010 ha svolto lavoro festivo nei mesi di marzo e aprile, ritenuta l'assenza per malattia nel mese di gennaio.\nCiò posto, l'accertamento dei fatti operato del Pretore non può ritenersi manifestamente errato, negli ultimi cinque anni di attività la lavoratrice avendo svolto lavoro notturno e festivo in maniera durevole e regolare. Per il che, nella misura in cui il primo giudice ha accertato che i supplementi versati alla dipendente per lavoro festivo avevano carattere regolare e durevole, questi supplementi devono pure essere considerati nel calcolo del salario dovuto durante le assenze per malattia e vacanze della lavoratrice (DTF 132 III 172).\n6. Per quanto attiene al calcolo delle spettanze salariali della lavoratrice durante le vacanze e le assenze per malattia o maternità, il primo giudice si è attenuto al salario medio da questa percepito nel periodo controverso (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 329d CO), considerando, oltre al salario di base, anche le indennità supplementari versate per compensare il lavoro svolto durante la notte, il fine settimana e i giorni festivi (DTF 132 III 172; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2010, n. 23 ad art 324a CO e n. 2 e 3 ad art. 329d CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 9 ad art. 324a/b CO). Al riguardo la reclamante non censura espressamente i criteri di calcolo utilizzati dal primo giudice sicché non si può concludere in un'errata applicazione del diritto da parte del Pretore. Ciò posto il reclamo deve essere respinto.\n7. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC) salvo in caso di malafede o temerarietà processuali estranee alla fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera"}