Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale prevede una diversa regolamentazione. L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili di prima sede che sono posti a carico del convenuto. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata: 1. L'istanza è accolta e di conseguenza CO 1 è condannato a versare a RE 1 fr. 2123.65 oltre interessi del 5% dal 5 agosto 2009. 2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr.