Accogliendo il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso dell'accoglimento dell'istanza e conseguente condanna del convenuto al pagamento di fr. 2123.65 oltre interessi. 5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle. Intanto l'opponente, non può essere considerato soccombente non avendo presentato osservazioni al reclamo. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv.