25.35, ovvero fr. 2123.65. Tale somma non può che rappresentare uno degli elementi costitutivi del reato (“la cosa mobile”) giacché, altrimenti, non si spiega perché CO 1 sarebbe stato ritenuto colpevole di appropriazione essendo escluso che lo sia stato per il solo fatto di essersi tenuto per un'ora e mezza un portamonete altrui. E al riguardo non è dato di capire, né l'interessato ha spiegato, perché il convenuto, secondo cui il portamonete conteneva soli fr. 25.35, non ha interposto opposizione al decreto d'accusa accettando una condanna penale iscritta nel casellario giudiziario.