25.35 e la tessera __________” (doc. A). c) Ora, è vero che la motivazione del decreto d'accusa non indica chiaramente l'ammontare della refurtiva, ma – visto il tenore dell'art. 112 cpv. 1 CPC ticinese – non vi era possibilità alcuna in sede civile di rimettere in discussione i fatti accertati dal giudice penale, ovvero che il convenuto si era appropriato indebitamente del contenuto del portamonete dell'istante incorporandolo nel proprio patrimonio. Ed esso ammontava alla differenza fra fr. 2149.– e fr. 25.35, ovvero fr.