E nel Cantone Ticino, se la parte lesa si è costituita parte civile, la sentenza penale di condanna pronunciata dal Cantone fa stato solo per l'accertamento dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto di un giudizio penale (art. 112 cpv. 1 CPC ticinese). Quanto al danno, nulla vieta al giudice di aspettare il risultato della procedura probatoria dell'istruzione penale e di tenerne conto (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 1 pag. 5). Il fatto di non scostarsi senza ragione dall'apprezzamento del giudice penale è però una questione di opportunità e non una prescrizione di diritto materiale (DTF 125 III 410 consid.