Per l’art. 53 cpv. 2 CO, il giudice civile non è però vincolato da una sentenza penale circa l'apprezzamento della colpa e la determinazione del danno; egli può semmai riferirsi, nella misura consentita dal diritto processuale cantonale, alle risultanze e agli accertamenti di fatto che emergono nel processo penale per poi procedere a una valutazione autonoma degli stessi sotto il profilo del diritto civile (DTF 125 III 410 consid. 3). E nel Cantone Ticino, se la parte lesa si è costituita parte civile, la sentenza penale di condanna pronunciata dal Cantone fa stato solo per l'accertamento dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto di un giudizio penale (art. 112 cpv.