La reclamante si duole essenzialmente dell'errata applicazione degli art. 112 CPC ticinese e 8 CC, così come dell'accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Invitato a presentare osservazioni, CO 1 è rimasto silente. Considerando in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.