All'udienza del 31 gennaio 2011, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando il prelievo di denaro dal portamonete. C. Statuendo il 17 marzo 2011 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza, RE 1 non avendo provato l'ammontare della sottrazione. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta inoltre a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 50.–. D. Con reclamo 1° aprile 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante si duole essenzialmente dell'errata applicazione degli art. 112 CPC ticinese e 8 CC, così come dell'accertamento manifestamente inesatto dei fatti.