{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-25_2012-06-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112781&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8ad7d0982221dc14ace77060e301f358"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.06.2012 16.2011.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risarcimento danni - appropriazione indebita accertata in sede penale vincola il giudice civile - accertamento del danno"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:27", "Checksum": "27ac55c0e6f1491b2b82b2166ec42b93", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.06.2012 16.2011.25\nRegesto:\nRisarcimento danni - appropriazione indebita accertata in sede penale vincola il giudice civile - accertamento del danno\n\n\na) L'art. 41 CO concede alla parte lesa il diritto di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito di un agire illecito di un terzo. L'onere della prova dei presupposti dell'azione risarcitoria (illiceità, colpa, danno e nesso causale adeguato tra l'illecito e il danno), spetta alla parte danneggiata (Schnider in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 1 ad art. 42 CO). Per l’art. 53 cpv. 2 CO, il giudice civile non è però vincolato da una sentenza penale circa l'apprezzamento della colpa e la determinazione del danno; egli può semmai riferirsi, nella misura consentita dal diritto processuale cantonale, alle risultanze e agli accertamenti di fatto che emergono nel processo penale per poi procedere a una valutazione autonoma degli stessi sotto il profilo del diritto civile (DTF 125 III 410 consid. 3). E nel Cantone Ticino, se la parte lesa si è costituita parte civile, la sentenza penale di condanna pronunciata dal Cantone fa stato solo per l'accertamento dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto di un giudizio penale (art. 112 cpv. 1 CPC ticinese). Quanto al danno, nulla vieta al giudice di aspettare il risultato della procedura probatoria dell'istruzione penale e di tenerne conto (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 1 pag. 5). Il fatto di non scostarsi senza ragione dall'apprezzamento del giudice penale è però una questione di opportunità e non una prescrizione di diritto materiale (DTF 125 III 410 consid. 3).\nb) In concreto, il magistrato penale ha ritenuto CO 1 autore colpevole di appropriazione semplice per essersi appropriato di un portamonete contenente una tessera Postomat e fr. 2149.–, dimenticato da RE 1, aggiungendo poi che “la refurtiva non è stata completamente recuperata, nel portamonete consegnato dallo stesso accusato, solo dopo circa un'ora e mezza alla polizia, essendo stati rinvenuti unicamente fr. 25.35 e la tessera __________” (doc. A).\nc) Ora, è vero che la motivazione del decreto d'accusa non indica chiaramente l'ammontare della refurtiva, ma – visto il tenore dell'art. 112 cpv. 1 CPC ticinese – non vi era possibilità alcuna in sede civile di rimettere in discussione i fatti accertati dal giudice penale, ovvero che il convenuto si era appropriato indebitamente del contenuto del portamonete dell'istante incorporandolo nel proprio patrimonio. Ed esso ammontava alla differenza fra fr. 2149.– e fr. 25.35, ovvero fr. 2123.65. Tale somma non può che rappresentare uno degli elementi costitutivi del reato (“la cosa mobile”) giacché, altrimenti, non si spiega perché CO 1 sarebbe stato ritenuto colpevole di appropriazione essendo escluso che lo sia stato per il solo fatto di essersi tenuto per un'ora e mezza un portamonete altrui. E al riguardo non è dato di capire, né l'interessato ha spiegato, perché il convenuto, secondo cui il portamonete conteneva soli fr. 25.35, non ha interposto opposizione al decreto d'accusa accettando una condanna penale iscritta nel casellario giudiziario.\nd) Certo, è incomprensibile il motivo per il quale il magistrato penale abbia rinviato la parte lesa al foro civile. Il giudizio completo della pretesa civile non avrebbe comportato un verosimile dispendio sproporzionato, inteso come ricerche complicate tali da ritardare considerevolmente il giudizio (art. 94 cpv. 3 CPP ticinese). Ciò non toglie che egli ha accertato l'appropriazione di fr. 2123.65 da parte del convenuto, senza che questi abbia addotto elementi che conducano a un diverso apprezzamento sulla sua colpa (art. 43 CO) o sulla quantificazione del danno subìto dall'istante (cfr. art. 44 CO). In tali circostanze le risultanze e l'accertamento dei fatti emersi in sede penale vincolavano il giudice civile. Ciò posto, nel non ritenere sufficienti le risultanze del decreto d'accusa, il Pretore aggiunto è incorso in una violazione del diritto, ciò che comporta l'accoglimento del reclamo.\n4. Accogliendo il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso dell'accoglimento dell'istanza e conseguente condanna del convenuto al pagamento di fr. 2123.65 oltre interessi.\n5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle. Intanto l'opponente, non può essere considerato soccombente non avendo presentato osservazioni al reclamo. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale prevede una diversa regolamentazione. L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili di prima sede che sono posti a carico del convenuto.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\npronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:\n1. L'istanza è accolta e di conseguenza CO 1 è condannato a versare a RE 1 fr. 2123.65 oltre interessi del 5% dal 5 agosto 2009.\n2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.–, da anticipare come di rito, sono poste a carico del convenuto che rifonderà all'istante fr. 50.– per ripetibili.\n2. Le spese giudiziarie di fr. 300.–, da anticipare da RE 1, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}