{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-25_2012-06-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112781&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8ad7d0982221dc14ace77060e301f358"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.06.2012 16.2011.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risarcimento danni - appropriazione indebita accertata in sede penale vincola il giudice civile - accertamento del danno"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:27", "Checksum": "27ac55c0e6f1491b2b82b2166ec42b93", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.06.2012 16.2011.25\nRegesto:\nRisarcimento danni - appropriazione indebita accertata in sede penale vincola il giudice civile - accertamento del danno\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 1°aprile 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 17 marzo 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa IU.2010.67 (risarcimento danni) promossa con istanza 10 dicembre 2010 nei confronti di |\n|\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Con decreto di accusa del 22 febbraio 2010 il Ministero pubblico ha ritenuto CO 1 autore colpevole di appropriazione semplice per essersi impossessato di un portamonete dimenticato da RE 1 al centro commerciale __________ di __________ e poi successivamente consegnato alla polizia, e ha proposto la sua condanna a una pena pecuniaria di fr. 2600.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 300.–. RE 1, costituitasi parte civile, è stata rinviata al foro civile per le richieste di risarcimento. Il decreto di accusa non è stato impugnato da CO 1 e ha pertanto acquisito forza di cosa giudicata.\nB. Con istanza 10 dicembre 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 2123.65 oltre interessi del 5% dal 5 agosto 2009, corrispondenti alla differenza tra quanto contenuto nel portamonete al momento della perdita (fr. 2149.–) e a quanto poi rinvenuto al momento della sua riconsegna (fr. 25.35). All'udienza del 31 gennaio 2011, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando il prelievo di denaro dal portamonete.\nC. Statuendo il 17 marzo 2011 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza, RE 1 non avendo provato l'ammontare della sottrazione. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta inoltre a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 50.–.\nD. Con reclamo 1° aprile 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante si duole essenzialmente dell'errata applicazione degli art. 112 CPC ticinese e 8 CC, così come dell'accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Invitato a presentare osservazioni, CO 1 è rimasto silente.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 17 marzo 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).\n3. Il Pretore aggiunto, dopo avere esaminato la portata dell'art. 53 CO, ha ritenuto che pur essendo vincolato ai fatti accertati in sede penale, l'istruttoria in sede civile non aveva minimamente permesso di accertare l'ammontare del denaro contenuto nel portamonete al momento in cui il convenuto se ne era impossessato. La reclamante si duole in sintesi della violazione dell'art. 8 CC, il primo giudice non avendo ritenuto provato il danno sulla base del giudizio penale del 22 febbraio 2010."}