3 CPC); che di regola la desistenza equivale a soccombenza, con obbligo per chi recede di assumere le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC); che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore; che non si pone problema di ripetibili, l'istante non avendo formulato osservazioni al reclamo; per questi motivi decide: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La procedura è stralciata dai ruoli per desistenza. 2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: | | ;