che con scritto 29 marzo 2011 RE 1 ha scusato la propria assenza all'udienza di discussione manifestando il proprio impegno al pagamento delle pigioni arretrate; che invitata a presentare osservazioni, CO 1 è rimasta silente; che l'11 aprile 2011 RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo chiedendo lo stralcio della procedura; e considerando in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 17 marzo 2011 sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011; che così come è ammessa la possibilità per le parti di rinunciare a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle stesse di ritirare il loro reclamo (cfr.