Ne discende che il reclamo deve essere respinto. 5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC) salvo in caso di malafede o temerarietà processuali estranee alla fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. RE 1 verserà a CO 1 fr. 500.– per ripetibili. 3. Notificazione a: | | –.,; –.,. | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.