Il datore di lavoro può comunque decidere di esonerare il suo dipendente dall'obbligo di lavorare durante il periodo di disdetta corrispondendogli comunque il salario dovuto. In tal caso il lavoratore non può essere considerato in mora e non gli si può rimproverare di non avere offerto le sue prestazioni (DTF 135 III 357 consid. 4.2). Nella fattispecie, considerata l'espressa volontà manifestata dal datore di lavoro, per il tramite di __________, a CO 1 di “lasciare seduta stante il posto di lavoro presso il centro ad __________ con rispettiva consegna delle chiavi”, essa si è impegnata a corrispondere il salario dovuto rinunciando a qualsiasi controprestazione.