Per quel che riguarda le conseguenze pecuniarie, visto quanto precede l'assenza dal posto di lavoro nel mese di aprile 2008 da parte del lavoratore non può essere considerata ingiustificata. Ciò premesso, disdetto validamente il contratto di lavoro come in concreto, durante il periodo di disdetta il lavoratore è tenuto a fornire la propria prestazione lavorativa poiché il contratto rimane in vigore fino alla fine del termine di disdetta (Rehbinder in: Berner Kommentar, n. 12 ad art. 335 CO). Il datore di lavoro può comunque decidere di esonerare il suo dipendente dall'obbligo di lavorare durante il periodo di disdetta corrispondendogli comunque il salario dovuto.