{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-22_2012-04-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111528&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2f37b4df6d519710546bf82f42b805fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.04.2012 16.2011.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - validità della disdetta notificata da un organo della SA - organo di fatto - esonero dal prestare il lavoro"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:59", "Checksum": "c923ff099666b7599b41d88cff731c08", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.04.2012 16.2011.22\nRegesto:\nContratto di lavoro - validità della disdetta notificata da un organo della SA - organo di fatto - esonero dal prestare il lavoro\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 17 marzo 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 15 febbraio 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa DI.2009.1464 (contratto di lavoro) promossa con istanza 10 ottobre 2009 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Nel mese di novembre 2007 CO 1 è stato assunto dalla RE 1 come cameriere capo dello snack bar __________ di __________ con un salario mensile lordo di fr. 5200.–. Il 23 marzo 2008 il lavoratore ha notificato la disdetta del contratto per il 30 aprile 2008 consegnandola il giorno successivo brevi manu a __________ anch'egli dipendente di RE 1. Quest'ultimo, il 26 marzo 2008, ha poi sottoscritto con CO 1 una dichiarazione in base alla quale, preso atto della disdetta da questi notificata, lo esonerava con effetto immediato dall'obbligo di prestare la sua attività lavorativa, invitandolo a riconsegnare le chiavi del locale.\nB. Con istanza 10 ottobre 2009 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 5200.– oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2008, corrispondenti allo stipendio del mese di aprile 2008 non percepito. All'udienza del 12 novembre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando di aver ricevuto la disdetta del contratto di lavoro e di aver esonerato il lavoratore dal prestare la sua opera, la dichiarazione sottoscritta da __________ il 26 marzo 2008 non potendole essere opposta non trattandosi di un organo della società legittimato a rappresentarla. In via subordinata essa ha sollevato la compensazione con un suo credito per abbandono ingiustificato del posto di lavoro e per mancato guadagno imputabile al dipendente.\nC. Statuendo il 15 febbraio 2011 il Pretore, accertata la legittimazione di __________ a rappresentare la convenuta, ha accolto l'istanza riconoscendo all'istante il diritto al pagamento del salario per il mese di aprile 2008 con conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 5200.– oltre interessi dal 1° maggio 2008.\nD. Con reclamo 17 marzo 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente applicato il diritto materiale riconoscendo a __________ la legittimazione a rappresentarla. Con decreto del 27 settembre 2011 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni 9 maggio 2011 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata il 18 aprile 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) il reclamo a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG), tempestivo, è ricevibile.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).\n3. Il Pretore, basandosi sulla dichiarazione sottoscritta il 26 marzo 2008 da __________ e sulla deposizione di __________, ha ritenuto provata sia la notifica della disdetta da parte del lavoratore per il 30 aprile 2008 così come il suo esonero dal prestare l'attività lavorativa per quel mese. La reclamante non condivide tale conclusione ritenendo, in sintesi, che il primo giudice abbia erroneamente attribuito a __________ la legittimazione a rappresentarla e quindi a sottoscrivere in sua vece la dichiarazione del 26 marzo 2008.\na) Ora che __________ non fosse un organo formale della convenuta è indubbio. Sennonché, in ambito societario, non solo chi ha il diritto di firma vincola la persona giuridica ma anche gli organi di fatto possono decidere su temi normalmente riservati agli organi societari o gestire settori dirigenziali, influenzando in maniera determinante la volontà della società. E gli organi di fatto sono persone che hanno un ruolo determinante nella gestione degli affari della società e sono in grado di impegnare con il loro agire la persona giuridica (DTF 136 III 21 consid. 2.4; 132 III 528 consid. 4.5; Forst-moser/Meier-Hayoz/ Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, pag. 175 n. 17 segg., pag. 441 n. 3 segg.)."}