Ne discende che non ravvisando nella decisione impugnata né un'errata applicazione del diritto né un accertamento manifestamente errato dei fatti, il reclamo deve essere respinto. 7. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, il cui scritto 20 aprile 2011, peraltro in lingua tedesca contrariamente a quanto previsto dall'art. 129 CPC, non può essere considerato alla stregua di un allegato di osservazioni. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione a: