2a; Kramer in: Berner Kommentar, n. 12 ad art. 22 CO; Thévenoz in: Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 27 ad art. 97 CO). b) Resta inteso che ogni parte ha di principio il diritto di mettere fine alle trattative senza dare spiegazioni. La possibilità di imputare a una parte una responsabilità precontrattuale a causa della fine dei negoziati ha dunque carattere eccezionale. Il comportamento contrario alle norme della buona fede non consiste tanto nell’avere interrotto la negoziazione ma di avere continuato a lasciato credere all'altra parte di voler stipulare il contratto o di non avere fugato tale illusione tempestivamente (sentenza del Tribunale federale 4C.152/2001, loc.