Sennonché, in quell'occasione e prima che venisse formalizzato l'accordo, all'istante è stato comunicato il cambiamento del prezzo che egli non ha accettato rinunciando a qualsiasi prenotazione presso la convenuta, e quindi alla conclusione del contratto, come concluso senza incorrere in arbitrio dal primo giudice. 6. A sostegno della sua pretesa risarcitoria l'istante ha altresì allegato a carico della convenuta una responsabilità precontrattuale (culpa in contraendo). L'argomentazione non è stata trattata dal giudice di pace.