Ora, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, l'accertamento del primo giudice secondo cui nessun contratto è stato perfezionato tra le parti, non è manifestamente errato. Infatti, l'istante non ha subito confermato l'offerta del 20 marzo 2006 (doc. B), volendone discutere con la famiglia (cfr. istanza punto 2), ma solo il 30 marzo successivo. Sennonché, in quell'occasione e prima che venisse formalizzato l'accordo, all'istante è stato comunicato il cambiamento del prezzo che egli non ha accettato rinunciando a qualsiasi prenotazione presso la convenuta, e quindi alla conclusione del contratto, come concluso senza incorrere in arbitrio dal primo giudice.