Il reclamante rimprovera altresì al primo giudice di essersi pronunciato sulla legittimazione passiva della convenuta, da questa neppure contestata, tanto più che essa è data poiché l'agenzia di __________ ha agito quale intermediaria e/o ausiliaria della convenuta. 4. a) La legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata persona e che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti e accertati (v. DTF 136 III 367 consid. 2.1) 1a; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 66 pag. 229 seg.).